La differenza principale tra un consulente monomandatario (tecnicamente denominato “Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”) e un consulente autonomo “fee-only” risiede nel modello di remunerazione, nel livello di indipendenza soggettiva e nel legame con l’intermediario, elementi rigidamente disciplinati dalla normativa europea MiFID II e dall’Albo OCF in Italia.
Ecco un confronto diretto per comprendere le differenze strutturali dei due modelli:
Conflitto d’interesse: Nel Consulente Monomandatario è intrinseco, poiché la sua remunerazione cresce in base al tipo e alla quantità di prodotti venduti. Nel Consulente Autonomo (Fee-Only) è assente per legge; gli è vietato ricevere qualsiasi commissione o retrocessione da terzi.
Questa figura rappresenta l’evoluzione del vecchio “promotore finanziario”. Sebbene possa operare anche con un rapporto di libera professione (Partita IVA), è legato a doppio filo all’istituto bancario che gli conferisce il mandato.
2.Il Consulente Finanziario Autonomo (Indipendente o Fee-Only)
Questa figura, istituita formalmente in Italia con le apposite sezioni dell’Albo OCF a fine 2018, ricalca il modello del commercialista o dell’avvocato.
• Il funzionamento: Il cliente sottoscrive un contratto di consulenza e paga una parcella fissa o percentuale prestabilita sull’asset patrimoniale complessivo. Il consulente non vende nulla; analizza la situazione del cliente, tiene conto delle sue esigenze, suggerisce un’asset allocation, redige una pianificazione e rilascia raccomandazioni d’investimento personalizzate ed efficienti (ad esempio prediligendo strumenti a basso costo come gli ETF).